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Sportello informativo sulle tematiche sociali relative alla disabilità.
Il servizio è gratuito ed è attivo ogni martedì e venerdì dalle 18:00-20:00.
L`INPS fornisce nuove e diverse indicazioni rispetto alle modalità di erogazione e di verifica dell`assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi civili parziali.
L`assegno mensile di assistenza (pari a 246,73 euro mensili nel 2008) spetta agli invalidi civili con una percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% e che non superino un reddito personale lordo pari a 4.238,26 euro annui.
La norma istitutiva (Legge 118/1971) prevedeva come ulteriore condizione che queste persone fossero incollocate al lavoro. Una disposizione del 1996 (Legge 662,articolo 1, comma 249) impone che annualmente i titolari di assegno mensile di assistenza presentino una dichiarazione in cui confermano l`iscrizione alle liste di collocamento.
La Legge 247/2007. (articolo 1, commi 35 e 36) ha abrogato quest`ultimo obbligo e ha modificato la norma istitutiva del 1971. La condizione non è quindi più di essere incollocati al lavoro, ma di non svolgere attività lavorativa.
Il Messaggio 5783 del 6 marzo 2008, fornisce le relative indicazioni operative, correggendo radicalmente le istruzioni impartite con il Messaggio 3043/2008. Le riepiloghiamo per punti.
Attività lavorativa
Il requisito di "non svolgere attività lavorativa" si ritiene soddisfatto quando l`interessato non supera il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo. L`indicazione ha una sua logica: quei limiti reddituali (salvo che le Regioni non li abbiano elevati) sono anche quelli che, se superati, impediscono l`iscrizione alle liste di collocamento. Non viene, quindi, più richiesta l`espressa iscrizione alle liste di collocamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi parziali titolari di assegno mensile di assistenza devono quindi dichiarare all`INPS che non dispongono di redditi superiori ai limiti indicati.
Requisiti
Le innovazioni introdotte dalla Legge 247/2007 non comportano nessuna modificazione ai requisiti sanitari, ai limiti reddituali e all`importo della provvidenza economica. In particolare va evidenziato che il limite reddituale rimane di 4.238,26 euro annui (salvo le consuete rivalutazioni annuali).
Questo significa che l`invalido parziale che percepisce un reddito da lavoro pari a 7000 euro l`anno (potrebbe essere iscritto alle liste speciali di collocamento), non può comunque accedere all`assegno mensili di assistenza in quanto supera il limite reddituale di 4.238,26 euro annui
tratto da handylex.org
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